"le attività integrative di valenza socio educativa
(e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare
lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile
di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel
processo di integrazione."
(e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare
lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile
di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel
processo di integrazione."
- Sentenza n° 4074/2008-
La continuità
educativa è un aspetto importante della qualità dell'integrazione scolastica,
anche se non è ancora riferita al diritto dell'allievo ma a quello del
lavoratore!!
Ma vi sembra logico?? Dovrebbe essere prima di tutto il bambino ad avere diritto alla continuità educativa, per avere una figura di riferimento, che impari a conoscerlo e riesca a impostare un piano educativo adatto ai suoi bisogni educativi speciali!!!
Ma vi sembra logico?? Dovrebbe essere prima di tutto il bambino ad avere diritto alla continuità educativa, per avere una figura di riferimento, che impari a conoscerlo e riesca a impostare un piano educativo adatto ai suoi bisogni educativi speciali!!!
Sul piano del diritto, i principali riferimenti li troviamo nel
collegato alla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, art.1, comma 72,
che sancisce: "È garantita la continuità del sostegno per gli alunni
portatori di handicap". Tale norma viene ribadita dalla legge n. 449 del
27 dicembre 1997, art. 40: "I criteri di ripartizione degli insegnanti di
sostegno tra i diversi gradi di scuola e, eventualmente, tra le aree
disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli
istituti scolastici, sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1,
assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun
grado di scuola". E ancora, il DM n. 331 24 luglio 1998, art. 40, afferma
che "al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di
sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e
39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto:
della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo
triennio; delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un
gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione
delle risorse professionali; dell'esistenza di progetti educativi
individualizzati a lungo termine".
Sotto il profilo metodologico e didattico, infine, resta in vigore la CM n. 1/1988, che richiama l'attenzione sulla continuità didattica e sulla necessità di garantire che, nei passaggi dell'alunno in situazione di handicap da un ordine di scuola all'altro, non si creino difficoltà. Inoltre, vengono indicate anche alcune interessanti modalità operative di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche, che tuttavia troppo frequentemente non sono utilizzate. Di continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni in situazione di handicap) si parla, infine, nel DM 16 novembre 1990 e nella CM 339/1992.
Sotto il profilo metodologico e didattico, infine, resta in vigore la CM n. 1/1988, che richiama l'attenzione sulla continuità didattica e sulla necessità di garantire che, nei passaggi dell'alunno in situazione di handicap da un ordine di scuola all'altro, non si creino difficoltà. Inoltre, vengono indicate anche alcune interessanti modalità operative di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche, che tuttavia troppo frequentemente non sono utilizzate. Di continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni in situazione di handicap) si parla, infine, nel DM 16 novembre 1990 e nella CM 339/1992.
La
continuità educativa quindi nel processo di integrazione degli alunni portatori
di handicap è uno di quei diritti garantiti, ma che purtroppo non viene
rispettato quasi mai.
Nella scienza educativa il concetto di continuità
educativo/didattica fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita
dell’individuo da realizzarsi ‘senza macroscopici salti o incidenti’: ogni
momento formativo deve essere legittimato dal precedente per ricercare successive
ipotesi educative ricche di senso e di significato per l’autentica, armonica
integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti
dall’alunno/a.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.
La
circolare 1/88, parla di continuità del processo educativo, come fattore
rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno, per il
bambino portatore di handicap.
La
mancanza di continuità didattica dello stesso insegnante negli anni è un
disservizio gravissimo, che danneggia in modo particolare le figure più
deboli, quelle che maggiormente avrebbero bisogno di relazioni stabili e
sicure.
Chissà se
forse, è giunto il momento di rivedere alla radice il modello contrattuale che
regola le prestazioni dei docenti, superando una logica troppo impiegatizia che
non tutela a sufficienza i diritti di apprendimento degli alunni??? Io credo di
si.
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